Art. 11.
(Ruolo del volontariato).

      1. Le regioni, nell'ambito del ruolo loro affidato dalla presente legge nell'organizzazione e nel coordinamento della rete dei servizi di assistenza ai malati di mente e dei loro familiari, valorizzano l'apporto dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, anche attraverso la promozione di forme di collaborazione con gli enti locali in base agli specifici criteri individuati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001.